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martedì 14 settembre 2021

Green Pass - La variante italiana tra bugie e contraddizioni, attendendo la sua disapplicazione per violazione del diritto europeo e dei principi costituzionali

Il Governo talebano - lapsus: leggasi italiano - ha ulteriormente  aggravato le restrizioni alla libertà di circolazione e alla dignità della persona, estendendo dapprima con il  D.L. 111 del 06/08/2021 anche al personale scolastico dal 1° settembre l’obbligo della Certificazione verde COVID-19, il cosiddetto Green Pass, per poter svolgere la propria attività professionale e ora con il D.L. 122 del 10/09/2021 a chiunque acceda alle scuole dai genitori, ai manutentori, al personale delle refezioni scolastiche.

 

L’obbligo, inoltre, è stato esteso anche alle mense aziendali da una nuova quanto improbabile fonte giuridica, priva di ogni legittimazione costituzionale, quali sono le FAQ pubblicate sul sito del governo. Nella violazione ormai totale di regole e principi giuridici assurgono fantasiosamente a fonte di diritto anche le cosiddette Frequently Asked Questions, meglio conosciute con la sigla FAQ, che sono letteralmente le "domande poste frequentemente". In base a tali anonimi scritti Amministrazioni pubbliche ed aziende private hanno ora  imposto l’obbligo del Green Pass al proprio personale per accedere alle mense aziendali. E’ stata così archiviata e scavalcata la circolare del Ministero dell’Interno del 5 agosto in cui si precisava che per l’accesso alle proprie mense interne non vi era obbligo di Green Pass,   essendo sufficiente il rispetto dei protocolli e delle linee guida per prevenire il contagio. Nel nuovo ordinamento giuridico emergenziale gli atti amministrativi quando servono allo scopo - DPCM - derogano ai principi costituzionale, quando invece sono politicamente disallineati vengono scavalcati da anonimi comunicati WEB.


Le nuove illegittime misure del Governo “Si-Vax” mi inducono a riprendere argomenti già affrontati, nella disamina del D.L. 44/2021, che ha imposto l’obbligo di vaccinazione agli esercenti le professioni medico-sanitarie, e nell’approfondimento del D.L. 105/2021 che ha imposto il Green Pass quale condizione per l'accesso ai servizi di ristorazione e alle attività culturali, sportive e di intrattenimento. Il Green Pass, istituito a livello europeo dal Reg. UE 953/2021, è stato completamente stravolto nell’applicazione italiana, che da funzione di agevolazione negli spostamenti tra Stati l’ha fatto diventare strumento di discriminazione.


Violazione dei principi dello Stato di diritto e deresponsabilizzazione -  A tali nuove discriminazioni, comportanti gravi limitazione alla libertà personale e di circolazione, nonché alla dignità della persona, si addicono tutte le considerazioni giuridiche (violazioni della Costituzione, dei Regolamenti europei, del Codice della Privacy, dei diritti giusnaturali di libertà e dignità della persona umana) già svolte affrontando i precedenti argomenti innanzi richiamati. 

Lo Stato non potendo introdurre un obbligo vaccinale, poiché non vi sono i presupposti di certezza scientifica richiesti dall’art. 32 della Costituzione, così come costantemente richiamati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale nelle sue pronunce in materia di trattamenti sanitari obbligatori, ha imposto ai non vaccinati una serie di pesantissime limitazioni alla loro libertà personale e di circolazione, al loro diritto al lavoro, al loro diritto all’istruzione, ecc.. 

Il Rapporto pubblicato il 13/03/2021 dall'I.S.S. e redatto insieme a Ministero, A.I.FA. e I.N.A.I.L. mette in chiara evidenza la totale sperimentalità dei vaccini e le conseguenti incertezze che li accompagnano. Nel caso dei Vaccini anti COVID-19 le sperimentazioni forniscono dati interlocutori, sommari e non definitivi, e nel rispetto dell’art. 32 della Costituzione l’introduzione di un obbligo vaccinale non è possibile nemmeno per categorie determinate e circoscritte. E’ appena il caso di sottolineare che le garanzie costituzionali sono generali e non ammettono deroghe.

L’autorizzazione dell’agenzia europea del farmaco (EMA) ai vaccini Anti COVID-19 è “condizionata” (CMA), ossia limitata a un anno con possibilità di rinnovo e attribuisce ai produttori ogni responsabilità del prodotto e del suo uso. A tal proposito va evidenziato che tale principio è stato derogato dai contratti di acquisto sottoscritti dalla UE  e dai vari Stati per l’acquisto dei vaccini, essendo state le case farmaceutiche esonerate da ogni responsabilità risarcitoria per ogni effetto del vaccino. A completare il quadro della deresponsabilizzazione vanno aggiunti gli artt. 3 e 3bis del D.L. 44/2021, che ha introdotto una scriminante per i sanitari che somministrano i vaccini.


Ora più che un'analisi giuridica è forse necessaria un’analisi incentrata sul buonsenso o se si preferisce sul senso logico di tali misure emergenziali - in particolare ora il Green Pass - che hanno decretato la sospensione di diritti, in violazione di principi e norme dell’ordinamento giuridico nazionale, europeo ed internazionale. 

Lasciando in disparte - per questa volta - codici e ragionamenti giuridici, alcuni macro esempi concreti possono forse meglio dimostrare l’assurdità delle norme liberticide e discriminatorie, che impongono il Green Pass nella versione italiana, antitetica allo spirito europeo istitutivo della Certificazione Verde COVID-19.


La bugia dell’ambiente protetto - Il “lasciapassare” come notorio è rilasciato ai soggetti che sono vaccinati, con validità di nove mesi, a coloro che  sono guariti dal COVID-19, con validità sei mesi, a quanti sono risultati negativi al virus da SARS-COV2 al Test del tampone, con validità di 48 ore. La motivazione ufficiale sottostante al “lasciapassare” è garantire ambienti sicuri esenti da virus. La motivazione è assolutamente falsa, in quanto priva di qualsiasi base scientifica. E’, infatti, notorio che sia i vaccinati, sia i guariti  dal COVID-19, pur possedendo gli anticorpi specifici contro l'infezione da Sars-COV 2, possono nuovamente contagiarsi e trasmettere la malattia (v. AIFA, Rapporto I.S.S. del 13/03/2021); gli unici, pertanto, che garantiscono la certezza - per 48 ore - di non essere portatori del virus sono esclusivamente i soggetti sottoposti a tampone. Sarebbe sufficiente già soltanto questa considerazione per far capire la pretestuosità, nonché inutilità dell'imposizione del GreenPass nella formulazione imposta dal governo italiano. 


Le Contraddizioni - Altra contraddizione evidente è la richiesta del Green Pass agli avventori e non a quanti prestino servizio nei settori in cui il “lasciapassare” è condizione di accesso;  è evidente che il personale delle strutture di ristorazione, degli impianti sportivi,  dei siti museali  possono essere potenziali portatori del virus, con il quale contagiare i soggetti muniti di Green pass, stante che lo stesso non dà ovviamente alcuna garanzia di immunità al contagio. Il Green Pass, inoltre, non è richiesto per salire sull’affollatissimo trasporto pubblico locale (bus, tram, metropolitana), che in un anno e mezzo di pandemia non è stato oggetto di nessun intervento di potenziamento;  medesimo destino e altrettanto ignorati i posti letto delle terapie Intensive, che dopo vent'anni di tagli non hanno avuto in questo anno e mezzo i necessari potenziamenti richiesti dalla situazione emergenziale. L’onere di combattere l’emergenza sanitaria in sintesi è stato addossato esclusivamente sulle spalle dei cittadini e delle imprese, a costoro è stato chiesto di chiudere le attività, di restare a casa, di mantenere il distanziamento interpersonale, di rinunciare agli affetti, di sospendere la libertà di professare la propria religione, ecc..


Altro esempio lampante delle contraddizioni del Green Pass è la presunta introduzione del suo obbligo per accedere alle mense aziendali, dove si ritrovano gomito a gomito i colleghi, che lavorano nel medesimo reparto, nel medesimo ufficio o che condividono il medesimo automezzo, essendo di però poi loro precluso l'accesso al servizio di mensa. Il Green Pass serve solo per accedere alla mensa e non è richiesto per espletare l’attività lavorativa, eccezion fatta per l’illegittima imposizione introdotta dal D.L. 111/2021 e dal D.L. 122/2021 nel comparto scolastico. E per rimanere nelle contraddizioni più evidenti il Green Pass non è necessario per le accedere al Parlamento italiano, dove l’assembramento nelle aule di Camera e Senato, nonché delle Commissioni è notorio! 


Il Green Pass è pure preteso per gli studenti universitari, anche quando non vi è obbligo di frequenza!


E poi chi non ricorda che nelle zone in area gialla il servizio di bar poteva essere svolto solo al tavolo, essendo precluso al bancone, che ora, invece, è consentito per coloro i quali non dispongono del Green Pass, essendo loro precluso il servizio al tavolo! E poi ancora, chiusi da un anno i locali da ballo, ove sembra ben difficile mantenere la distanza interpersonale minima di un metro, ma piazze gremite per festeggiare la vittoria degli azzurri agli europei di calcio, per non parlare della calca sulle spiagge o sul trasporto pubblico urbano.


Queste le contraddizioni più macroscopiche, tra le tante altre che ognuno può rilevare, in questa folle assurdità del Green Pass nella variante italiana.


La discriminazione - Il Green Pass, così come riformulato dall’Italia e dalla Francia, è uno strumento illegittimo ed illecito di discriminazione e penalizzazione utilizzato per indurre i cittadini a vaccinarsi, non potendo i governi imporre un obbligo di legge per la vaccinazione anti COVID-19, stante il carattere di sperimentalità dei vaccini stessi. Il Green Pass con un falso scientifico di fondo mira a dividere in due la popolazione,  dando l'illusione ai suoi detentori di possedere un “lasciapassare” - a scadenza - e di rientrare in una categoria di virtuosi minacciata da quella parte di popolazione che esprime in coscienza e libertà il diritto di non sottoporsi ad una sperimentazione di cui non si conoscono, né la durata della copertura, né la rispondenza alle varianti del virus già in circolazione, né gli esiti e le conseguenze nel futuro. Eloquenti in proposito le informazioni contenute nella nota informativa al vaccino  “non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza”.


È ancora più grave, in conclusione, è che tutto ciò avvenga non solo violando i già sopra richiamati principi del diritto, ma anche ignorando che le agenzie del farmaco - l’’EMA europea e poi l’AIFA italiana -  abbiano dal 7 di agosto definito i nuovi protocolli di cura per il virus Sars COV 2,  dando di fatto una alternativa alla vaccinazione per combattere l'insorgenza della malattia COVID-19 con l’utilizzo tra gli altri farmaci anche degli anticorpi monoclonali, che parrebbero efficaci contro tutte le varianti del virus. 


E’, pertanto, evidente che il Green pass sia frutto di una gravissima imposizione e prevaricazione politica alla dignità umana e come tale è destinato a soccombere innanzi ai giudizi di legittimità costituzionale,  nonché di fronte alla Corte di Giustizia Europea e alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.


I primi segnali di recupero dello Stato di diritto giungono dalla Spagna, ove le Corti di giustizia territoriale hanno bocciato sistematicamente il tentativo politico di introdurre il Green Pass all’italiana, e dalla Gran Bretagna che ha dichiarato di non applicare le Certificazioni verdi COVID-19. In Italia, dopo la fuorviante stagione ferragostana di fantasiosi ricorsi al TAR per improbabili sospensive su atti di contenuto generale, attendiamo fiduciosi i prossimi pronunciamenti dei giudici del lavoro sulla non manifesta infondatezza delle eccezioni di incostituzionalità della normativa emergenziale per violazioni dei principi dello Stato di diritto.