"Un uomo che non si interessa allo Stato non è riservato, ma inutile" (Pericle)
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mercoledì 8 dicembre 2021
IL GOLPE BIANCO DI DRAGHI E LA MORTE DELLO STATO DI DIRITTO
sabato 20 novembre 2021
VACCINO ANTI COVID-19: TERZA DOSE E CONTAGI CRESCENTI SONO IL SEGNO DEL FALLIMENTO E L’OMBRA DEL REGIME.
Il lancio della terza dose del vaccino anti COVID-19 è l’evidente dimostrazione che i vaccini non funzionano; non funzionano almeno secondo le aspettative di bloccare la diffusione del virus SARS-CoV2.
Alla confusione già esistente sul livello di protezione del siero anti COVID-19 si aggiunge ora l'incertezza sulla durata e sulla tipologia dei suoi effetti di “copertura”: inizialmente sull’emotività del momento ipotizzati totali e per sempre, poi fissati in 9 mesi per via legislativa e successivamente in assenza di evidenze scientifiche prolungati a un anno; ora dopo i dati di OMS, EMA, AIFA - tutt'altro che confortanti - si sta tornando indietro, forse di nuovo a 9 mesi o addirittura a 6 mesi, pur sapendo che i vaccini Johnson & Johnson danno una “copertura” che non raggiunge i 4 mesi. Le informazioni statistiche sulle ospedalizzazioni evidenziano non solo che anche i vaccinati si contagiano, ma che hanno pure complicanze severe.
I dati di queste settimane confermano che il virus circola prevalentemente tra i vaccinati. E’, infatti, evidente che non può essere la minoranza non vaccinata, la quale, vessata dal tampone ogni 48 ore, è la parte di popolazione più controllata ed è altamente improbabile che faccia circolare il virus.
A fronte di una situazione così totalmente incerta e confusa, tipica di un percorso scientifico in fase sperimentale, sono assolutamente assenti i presupposti giuridici che consentano in uno “Stato di Diritto” di imporre un trattamento sanitario obbligatorio, qual è l'obbligo vaccinale anti COVID-19, stante la totale assenza di certezze e la parzialità delle informazioni sui potenziali effetti collaterali negativi indesiderati nell'immediato, sul medio e sul lungo termine. Se la “Certificazione Verde COVID-19” vuole avere un senso deve essere estesa a tutta la popolazione, vaccinati inclusi, e deve soprattutto essere gratuita. Ogni differente uso del Green Pass è un abuso di potere con evidenti effetti discriminatori e, molto probabilmente, funzionale a far conseguire alle “big farma” - e non solo - ingenti e spropositati utili economici.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità, a fronte della maggior parte della popolazione mondiale priva di possibilità vaccinale frena sulla terza dose, non ritenendola attualmente necessaria, e mette in guardia sull'ipotesi di estendere la vaccinazione alla fascia di età 5 - 11 anni.
A fronte dell'attuale quadro di incertezza scientifica l'obbligo vaccinale spinto per via legislativa, è in violazione dei principi costituzionali e dei diritti internazionali dell'uomo e della sua dignità. I Governi che perseguono tale disegno tradiscono i loro popoli, violando la dignità della persona umana. Quanti con responsabilità di governo perseguono e impongono questo scenario commettono un atto di violenza contro l'umanità e - come già accaduto in passato, ma anche in tempi più recenti nei vicini Balcani - ne dovranno prima o dopo rispondere innanzi a una Corte Internazionale di Giustizia. Il tempo come sempre è galantuomo e la pazienza è la virtù dei forti!
martedì 14 settembre 2021
Green Pass - La variante italiana tra bugie e contraddizioni, attendendo la sua disapplicazione per violazione del diritto europeo e dei principi costituzionali
Il Governo talebano - lapsus: leggasi italiano - ha ulteriormente aggravato le restrizioni alla libertà di circolazione e alla dignità della persona, estendendo dapprima con il D.L. 111 del 06/08/2021 anche al personale scolastico dal 1° settembre l’obbligo della Certificazione verde COVID-19, il cosiddetto Green Pass, per poter svolgere la propria attività professionale e ora con il D.L. 122 del 10/09/2021 a chiunque acceda alle scuole dai genitori, ai manutentori, al personale delle refezioni scolastiche.
L’obbligo, inoltre, è stato esteso anche alle mense aziendali da una nuova quanto improbabile fonte giuridica, priva di ogni legittimazione costituzionale, quali sono le FAQ pubblicate sul sito del governo. Nella violazione ormai totale di regole e principi giuridici assurgono fantasiosamente a fonte di diritto anche le cosiddette Frequently Asked Questions, meglio conosciute con la sigla FAQ, che sono letteralmente le "domande poste frequentemente". In base a tali anonimi scritti Amministrazioni pubbliche ed aziende private hanno ora imposto l’obbligo del Green Pass al proprio personale per accedere alle mense aziendali. E’ stata così archiviata e scavalcata la circolare del Ministero dell’Interno del 5 agosto in cui si precisava che per l’accesso alle proprie mense interne non vi era obbligo di Green Pass, essendo sufficiente il rispetto dei protocolli e delle linee guida per prevenire il contagio. Nel nuovo ordinamento giuridico emergenziale gli atti amministrativi quando servono allo scopo - DPCM - derogano ai principi costituzionale, quando invece sono politicamente disallineati vengono scavalcati da anonimi comunicati WEB.
Le nuove illegittime misure del Governo “Si-Vax” mi inducono a riprendere argomenti già affrontati, nella disamina del D.L. 44/2021, che ha imposto l’obbligo di vaccinazione agli esercenti le professioni medico-sanitarie, e nell’approfondimento del D.L. 105/2021 che ha imposto il Green Pass quale condizione per l'accesso ai servizi di ristorazione e alle attività culturali, sportive e di intrattenimento. Il Green Pass, istituito a livello europeo dal Reg. UE 953/2021, è stato completamente stravolto nell’applicazione italiana, che da funzione di agevolazione negli spostamenti tra Stati l’ha fatto diventare strumento di discriminazione.
Violazione dei principi dello Stato di diritto e deresponsabilizzazione - A tali nuove discriminazioni, comportanti gravi limitazione alla libertà personale e di circolazione, nonché alla dignità della persona, si addicono tutte le considerazioni giuridiche (violazioni della Costituzione, dei Regolamenti europei, del Codice della Privacy, dei diritti giusnaturali di libertà e dignità della persona umana) già svolte affrontando i precedenti argomenti innanzi richiamati.
Lo Stato non potendo introdurre un obbligo vaccinale, poiché non vi sono i presupposti di certezza scientifica richiesti dall’art. 32 della Costituzione, così come costantemente richiamati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale nelle sue pronunce in materia di trattamenti sanitari obbligatori, ha imposto ai non vaccinati una serie di pesantissime limitazioni alla loro libertà personale e di circolazione, al loro diritto al lavoro, al loro diritto all’istruzione, ecc..
Il Rapporto pubblicato il 13/03/2021 dall'I.S.S. e redatto insieme a Ministero, A.I.FA. e I.N.A.I.L. mette in chiara evidenza la totale sperimentalità dei vaccini e le conseguenti incertezze che li accompagnano. Nel caso dei Vaccini anti COVID-19 le sperimentazioni forniscono dati interlocutori, sommari e non definitivi, e nel rispetto dell’art. 32 della Costituzione l’introduzione di un obbligo vaccinale non è possibile nemmeno per categorie determinate e circoscritte. E’ appena il caso di sottolineare che le garanzie costituzionali sono generali e non ammettono deroghe.
L’autorizzazione dell’agenzia europea del farmaco (EMA) ai vaccini Anti COVID-19 è “condizionata” (CMA), ossia limitata a un anno con possibilità di rinnovo e attribuisce ai produttori ogni responsabilità del prodotto e del suo uso. A tal proposito va evidenziato che tale principio è stato derogato dai contratti di acquisto sottoscritti dalla UE e dai vari Stati per l’acquisto dei vaccini, essendo state le case farmaceutiche esonerate da ogni responsabilità risarcitoria per ogni effetto del vaccino. A completare il quadro della deresponsabilizzazione vanno aggiunti gli artt. 3 e 3bis del D.L. 44/2021, che ha introdotto una scriminante per i sanitari che somministrano i vaccini.
Ora più che un'analisi giuridica è forse necessaria un’analisi incentrata sul buonsenso o se si preferisce sul senso logico di tali misure emergenziali - in particolare ora il Green Pass - che hanno decretato la sospensione di diritti, in violazione di principi e norme dell’ordinamento giuridico nazionale, europeo ed internazionale.
Lasciando in disparte - per questa volta - codici e ragionamenti giuridici, alcuni macro esempi concreti possono forse meglio dimostrare l’assurdità delle norme liberticide e discriminatorie, che impongono il Green Pass nella versione italiana, antitetica allo spirito europeo istitutivo della Certificazione Verde COVID-19.
La bugia dell’ambiente protetto - Il “lasciapassare” come notorio è rilasciato ai soggetti che sono vaccinati, con validità di nove mesi, a coloro che sono guariti dal COVID-19, con validità sei mesi, a quanti sono risultati negativi al virus da SARS-COV2 al Test del tampone, con validità di 48 ore. La motivazione ufficiale sottostante al “lasciapassare” è garantire ambienti sicuri esenti da virus. La motivazione è assolutamente falsa, in quanto priva di qualsiasi base scientifica. E’, infatti, notorio che sia i vaccinati, sia i guariti dal COVID-19, pur possedendo gli anticorpi specifici contro l'infezione da Sars-COV 2, possono nuovamente contagiarsi e trasmettere la malattia (v. AIFA, Rapporto I.S.S. del 13/03/2021); gli unici, pertanto, che garantiscono la certezza - per 48 ore - di non essere portatori del virus sono esclusivamente i soggetti sottoposti a tampone. Sarebbe sufficiente già soltanto questa considerazione per far capire la pretestuosità, nonché inutilità dell'imposizione del GreenPass nella formulazione imposta dal governo italiano.
Altro esempio lampante delle contraddizioni del Green Pass è la presunta introduzione del suo obbligo per accedere alle mense aziendali, dove si ritrovano gomito a gomito i colleghi, che lavorano nel medesimo reparto, nel medesimo ufficio o che condividono il medesimo automezzo, essendo di però poi loro precluso l'accesso al servizio di mensa. Il Green Pass serve solo per accedere alla mensa e non è richiesto per espletare l’attività lavorativa, eccezion fatta per l’illegittima imposizione introdotta dal D.L. 111/2021 e dal D.L. 122/2021 nel comparto scolastico. E per rimanere nelle contraddizioni più evidenti il Green Pass non è necessario per le accedere al Parlamento italiano, dove l’assembramento nelle aule di Camera e Senato, nonché delle Commissioni è notorio!
Il Green Pass è pure preteso per gli studenti universitari, anche quando non vi è obbligo di frequenza!
E poi chi non ricorda che nelle zone in area gialla il servizio di bar poteva essere svolto solo al tavolo, essendo precluso al bancone, che ora, invece, è consentito per coloro i quali non dispongono del Green Pass, essendo loro precluso il servizio al tavolo! E poi ancora, chiusi da un anno i locali da ballo, ove sembra ben difficile mantenere la distanza interpersonale minima di un metro, ma piazze gremite per festeggiare la vittoria degli azzurri agli europei di calcio, per non parlare della calca sulle spiagge o sul trasporto pubblico urbano.
Queste le contraddizioni più macroscopiche, tra le tante altre che ognuno può rilevare, in questa folle assurdità del Green Pass nella variante italiana.
La discriminazione - Il Green Pass, così come riformulato dall’Italia e dalla Francia, è uno strumento illegittimo ed illecito di discriminazione e penalizzazione utilizzato per indurre i cittadini a vaccinarsi, non potendo i governi imporre un obbligo di legge per la vaccinazione anti COVID-19, stante il carattere di sperimentalità dei vaccini stessi. Il Green Pass con un falso scientifico di fondo mira a dividere in due la popolazione, dando l'illusione ai suoi detentori di possedere un “lasciapassare” - a scadenza - e di rientrare in una categoria di virtuosi minacciata da quella parte di popolazione che esprime in coscienza e libertà il diritto di non sottoporsi ad una sperimentazione di cui non si conoscono, né la durata della copertura, né la rispondenza alle varianti del virus già in circolazione, né gli esiti e le conseguenze nel futuro. Eloquenti in proposito le informazioni contenute nella nota informativa al vaccino “non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza”.
È ancora più grave, in conclusione, è che tutto ciò avvenga non solo violando i già sopra richiamati principi del diritto, ma anche ignorando che le agenzie del farmaco - l’’EMA europea e poi l’AIFA italiana - abbiano dal 7 di agosto definito i nuovi protocolli di cura per il virus Sars COV 2, dando di fatto una alternativa alla vaccinazione per combattere l'insorgenza della malattia COVID-19 con l’utilizzo tra gli altri farmaci anche degli anticorpi monoclonali, che parrebbero efficaci contro tutte le varianti del virus.
E’, pertanto, evidente che il Green pass sia frutto di una gravissima imposizione e prevaricazione politica alla dignità umana e come tale è destinato a soccombere innanzi ai giudizi di legittimità costituzionale, nonché di fronte alla Corte di Giustizia Europea e alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
I primi segnali di recupero dello Stato di diritto giungono dalla Spagna, ove le Corti di giustizia territoriale hanno bocciato sistematicamente il tentativo politico di introdurre il Green Pass all’italiana, e dalla Gran Bretagna che ha dichiarato di non applicare le Certificazioni verdi COVID-19. In Italia, dopo la fuorviante stagione ferragostana di fantasiosi ricorsi al TAR per improbabili sospensive su atti di contenuto generale, attendiamo fiduciosi i prossimi pronunciamenti dei giudici del lavoro sulla non manifesta infondatezza delle eccezioni di incostituzionalità della normativa emergenziale per violazioni dei principi dello Stato di diritto.
mercoledì 2 giugno 2021
LA SCARCERAZIONE DI BRUSCA: MAFIA e [S]RAGION DI STATO
mercoledì 26 maggio 2021
Aosta: ostaggio dell'incapacità di spesa
Lo stato di degrado della città di Aosta è sotto gli occhi di tutti, cittadini e turisti.
Negli ultimi dieci anni il capoluogo regionale è stato stravolto nella sua identità di città ricca e pulita. Ora la città si caratterizza per le strade dissestate come solo in nord africa si trovano, per le vie periferiche semibuie a causa dell'assenza di manutenzione dei punti luce, per il verde urbano ridotto a sterpaglia arida, per i servizi sociali assegnati a gestioni spesso inadeguate rispetto alle esigenze dell'utenza, per la totale assenza di una presenza a controllo della sicurezza del territorio, per il permanere di fallimentari sperimentazioni viabilistiche ...
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Quando non sono le frecce, ma la capacità a mancare! |
A fronte di questo disastro amministrativo la stonata maggioranza del sindaco musicista e musicologo ha riservato ai cittadini l'ulteriore sonora beffa di aumentare per il 2021 la tassazione sui redditi incrementando l'addizionale comunale dello 0,20% ...
Incapacità, è l'espressione più gentile che sovviene a definizione di una tale amministrazione.
martedì 11 maggio 2021
COPRIFUOCO: LA NOTTE DELL’IGNORANZA
Dopo tanti secoli i presunti rimedi sono gli stessi, nonostante il mondo abbia fatto enormi progressi non solo nel campo della medicina, ma in tutti i settori.
Stupisce che Parlamento e Governo, anziché interrogarsi sull’utilità di un’anacronistica misura da tempi di guerra, il cosiddetto “coprifuoco”, si dilettino a discutere se ridurlo di un’ora, facendolo iniziare alle ore 23, anziché alle attuali ore 22.
Possibile che nessuno si domandi quale sia il senso del cosiddetto “coprifuoco”, il quale nell'attuale situazione storica, sanitaria e sociale è totalmente privo di ogni logica, ogni fondamento giuridico, nonché di ogni ragione emergenziale sanitaria.
La genesi del “coprifuoco” come ben suggerisce la parola era quella di coprire, ossia spegnere, il fuoco (torce, fiaccole, bracieri, ecc.), al fine di evitare il propagarsi di roghi notturni, assai frequenti nei secoli scorsi ,ove in gran parte degli immobili il legno era il materiale costruttivo più usato, dai solai ai tetti. Nella notte buia le persone erano giocoforza limitate nei loro spostamenti. In tempi bellici più recenti l'espressione è stata mutuata per esprimere il divieto di spostarsi nelle ore notturne; restrizione finalizzata a vigilare il territorio, poiché di notte era ben più difficile mantenerne il controllo, in quanto il buio notoriamente agevola i movimenti di truppe o di insorti ribelli al potere costituito.
Qual è dunque ora la logica di imporre il “coprifuoco”? Il virus gira solo di notte? Certamente no; di notte si creano assembramenti incontrollabili, tipo la festa di piazza Duomo a Milano per i festeggiamenti dello scudetto dell’Inter o tipo gli assembramenti quotidiani sui mezzi del trasporto pubblico urbano? Certamente no. E allora qual è la logica?
Il diritto alla libertà di circolazione e soggiorno sancito dall’art. 16 della Costituzione può essere limitato solamente da motivi di sicurezza o di sanità; questi ultimi, a differenza dei primi, sono incompatibili con le fasce orarie. Le colorazioni territoriali - bianco, giallo, arancione e rosso - indicanti differenti livelli di contagio non sono infatti a ore, bensì sono definite su indici predeterminati che danno il livello dell'intensità del contagio epidemico.
Oggi il coprifuoco quale strumento di contenimento del COVID è un’aberrazione giuridica e una follia sanitaria. Il coprifuoco è la notte dell'ignoranza politica.